Le ultime news di ANACI

Condòmini morosi, l’amministratore non può nascondersi dietro la privacy

L'amministratore di condominio è tenuto per legge a fornire i dati dei morosi ai creditori insoddisfatti. La privacy non giustifica il silenzio.

Una recente decisione del Tribunale di Firenze riporta l’attenzione su un obbligo preciso: quando un creditore insoddisfatto chiede i dati dei morosi, l’amministratore deve rispondere. Ma può comunicare soltanto le informazioni necessarie per recuperare quello specifico credito.

L’amministratore di condominio non può impugnare la legge sulla privacy come scudo per negare ai creditori del palazzo i nominativi dei condòmini morosi. L’obbligo di collaborazione, sancito dall’articolo 63 delle disposizioni di attuazione del Codice civile, impone la comunicazione di questi dati per permettere ai fornitori insoddisfatti di recuperare i propri crediti. Questo passaggio è vitale: per legge, un’impresa non può aggredire il patrimonio di chi ha pagato regolarmente le quote se prima non ha tentato di escutere i debitori.

Le recenti pronunce giurisprudenziali Il principio trova solida conferma nell’ordinanza della Cassazione n. 1002 del 15 gennaio 2025 e nella sentenza del Tribunale di Firenze n. 4257/2026. Quest’ultima, applicando rigidamente la norma, ha ordinato a un amministratore reticente di consegnare le informazioni entro dieci giorni, fissando una penale di 50 euro per ogni giorno di ulteriore ritardo. La Suprema Corte ha chiarito l’assetto delle responsabilità: la comunicazione non è una cortesia istituzionale, ma un dovere legale personale dell’amministratore. Se la richiesta viene ignorata, il creditore è legittimato ad agire in giudizio direttamente contro il professionista, potendo anche richiedere il risarcimento per i danni causati dal ritardo.

I dati trasmissibili e il principio di minimizzazione Il GDPR (Regolamento UE 2016/679) non ostacola questa procedura. L’articolo 6 autorizza il trattamento dei dati senza consenso quando è necessario per adempiere a un obbligo legale. Tuttavia, l’amministratore deve rispettare il principio di “minimizzazione” (Art. 5): il creditore non ha accesso all’intera contabilità o all’anagrafe condominiale, ma solo a ciò che serve per l’azione esecutiva. Nello specifico, la comunicazione dovrà limitarsi a nome, cognome e codice fiscale del condomino debitore, indicando la residenza o il domicilio utile per la notifica degli atti. Andranno inoltre precisati i riferimenti dell’unità immobiliare interessata, la quota millesimale applicabile alla spesa in oggetto e, naturalmente, l’importo esatto del debito riferibile alla singola posizione.

Il confine tra tutela del credito e gogna pubblica Trasmettere queste informazioni a un creditore legittimato tramite canali riservati e tracciabili (come la PEC) è un obbligo di legge. Al contrario, affiggere l’elenco dei debitori nell’androne o inviare prospetti indiscriminati a chi non ne ha titolo costituisce una grave violazione della riservatezza. Il professionista deve quindi adottare una procedura interna rigorosa: verificare la contabilità, isolare il credito specifico e fornire risposte puntuali. Il silenzio, di fronte a un fornitore non pagato, non protegge né il condominio né l’amministratore.

Immagine di is_admin
is_admin

Condividi l'articolo

È disponibile gratuitamente il nuovo numero della rivista AMMINISTRARE Immobili.

Vai alla sezione dedicata e sfogliala quando vuoi.