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Consegna dell’elenco dei condòmini morosi in caso di contabilità disordinata

Il creditore ha diritto all’elenco dei condòmini morosi. La contabilità disordinata può giustificare un ritardo, ma non impedire la consegna dei dati.

Il creditore di un condominio ha il pieno diritto di conoscere i nominativi dei condòmini che non hanno pagato le proprie quote. Secondo quanto stabilito dall’articolo 63 delle disposizioni di attuazione del Codice civile, l’amministratore ha infatti l’obbligo di comunicare questi dati per consentire al fornitore di avviare il recupero crediti agendo, in prima battuta, proprio contro i soggetti inadempienti.

Ma cosa succede se un nuovo amministratore eredita una situazione contabile caotica e frammentaria? La sentenza n. 2997 del 18 settembre 2026 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha chiarito che il disordine nei registri può giustificare un ragionevole ritardo — ovvero il tempo strettamente necessario per ricostruire i dati e i piani di riparto — ma non consente mai di rifiutare definitivamente la consegna dell’elenco al creditore.

L’amministratore è tenuto ad attivarsi immediatamente per fare chiarezza. Allo stesso tempo, i giudici campani hanno precisato che un semplice ritardo nella consegna non fa scattare automaticamente un risarcimento a favore del creditore: quest’ultimo deve sempre dimostrare di aver subito un danno effettivo e concreto a causa dell’attesa.

L’articolo completo, con gli approfondimenti sui dati esatti da trasmettere e sulle regole per il rispetto della privacy, sarà in uscita con il numero di ottobre della rivista Amministrare Immobili.

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