Il decreto del Ministero dell’Interno 22 settembre 2026 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 222 del 24 settembre 2026) introduce nuove scadenze per la sicurezza antincendio. A partire dal 25 settembre 2026, i tecnici manutentori che hanno presentato una regolare istanza per la valutazione dei requisiti possono operare in un regime transitorio, destinato a concludersi con la fine della pratica e, in ogni caso, non oltre il 31 marzo 2027.
Per gli amministratori di condominio, la norma impone un rigoroso controllo documentale, vietando di affidarsi a formule generiche. La domanda di qualificazione del tecnico, infatti, non autorizza a intervenire su qualsiasi impianto, ma deve essere esplicitamente collegata ai dispositivi presenti nello stabile. Prima di ogni intervento, lo studio deve richiedere un’attestazione nominativa del tecnico incaricato accompagnata dal Nulla Osta Transitorio (NOT) rilasciato dai Vigili del Fuoco, oppure dagli estremi dell’istanza in corso.
È responsabilità dell’amministratore mappare gli impianti, verificare i contratti e tenere un fascicolo antincendio costantemente aggiornato. Se la documentazione risulta irregolare o il professionista è privo dei requisiti, l’incarico va sospeso e il tecnico sostituito. Come sottolineato dal legislatore, sebbene il nuovo articolo 6-bis non preveda sanzioni automatiche per il solo fatto di non aver archiviato un documento, un’anomalia trascurata espone l’amministratore a gravissime responsabilità civili e penali nel momento in cui si dovesse verificare un incidente.
L’articolo completo, con l’approfondimento sulle procedure organizzative per lo studio, la gestione dei casi dubbi e la checklist per l’amministratore, sarà in uscita con il numero di ottobre della rivista Amministrare Immobili.
Articolo completo a cura del presidente nazionale: Ing. Francesco Burrelli


