ANACI
Regolamento dell’uso del marchio collettivo
REGOLAMENTO DI USO DEL MARCHIO COLLETTIVO
Approvato al Congresso Straordinario di Verona il 17 dicembre 2016 in vigore dal 1 gennaio 2017
[I] ANACI è titolare del Marchio Collettivo costituito dalla denominazione “ANACI” e dal relativo simbolo. Tale Marchio è depositato presso l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi.
[II] Il Marchio è rappresentato dal seguente logo grafico:
[III] Per la gestione del Marchio suddetto è competente la Commissione di Gestione come meglio specificato all’articolo 4 del presente Regolamento.
[IV] ANACI, per le finalità di cui all’articolo 2, concede l’uso del marchio ai soggetti indicati agli articoli 3 e 4 secondo quanto stabilito nel presente Regolamento e secondo le disposizioni di legge.
[V] Il Marchio deve essere sempre abbinato al nome dell’Associato, dello studio professionale e dei titoli relativi agli incarichi associativi (es. presidente provinciale, presidente regionale) e non può essere utilizzato separatamente da essi.
[VI] In caso di società o di associazioni professionali non iscritte all’ANACI, il Marchio può essere utilizzato unicamente in riferimento all’Associato iscritto in modo da non ingenerare la convinzione che lo stesso sia riferito anche agli altri soci o alla società o associazione professionale che non lo possono utilizzare.
[VII] E’ vietato l’uso di segni distintivi che possano trarre in inganno sul significato e sul simbolo del Marchio, secondo quanto previsto dalle leggi vigenti in materia. Il Marchio deve essere riprodotto nella forma, dimensioni e colori depositati. Il Marchio ANACI non può in alcun modo essere modificato o alterato nella sua forma grafica.
[I] Il presente Regolamento disciplina l’utilizzo di un Marchio Collettivo da parte di soggetti iscritti ad ANACI.
[II] L’utilizzazione del Marchio è finalizzata a garantire un migliore coinvolgimento degli Associati nei processi di qualificazione professionale.
[III] Gli Associati che utilizzano il Marchio potranno proporre appropriate campagne informative, che possano garantire loro maggiore visibilità, adeguati strumenti per migliorare il proprio rapporto con i clienti e gli utenti che pretendano maggiori livelli di qualificazione professionale, promozione dell’informazione sull’adozione di strumenti e procedure che garantiscano una migliore qualità del servizio offerto.
[I] L’uso del Marchio è concesso a tutti gli associati ANACI.
[II] L’Associato sospeso a qualsiasi titolo non può utilizzare il Marchio per tutto il periodo di sospensione.
[I] Possono utilizzare o concedere l’uso del Marchio per soli fini Associativi o Istituzionali:
a) il Presidente a qualsiasi livello nel rispetto delle norme statutarie;
b) il Segretario Nazionale previa autorizzazione del Presidente Nazionale.
[II] L’utilizzo del Marchio è finalizzato al perseguimento degli scopi associativi in attività o iniziative organizzate esclusivamente dal livello di riferimento. Qualora altri soggetti facciano parte dell’organizzazione, occorre l’autorizzazione della Sede Nazionale.
[III] La concessione del Marchio è riferita ad attività o iniziative organizzate da terzi. In tal caso occorre l’autorizzazione della Sede Nazionale.
[IV] Per i casi di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, è fatta eccezione qualora ANACI abbia stipulato una convenzione con il soggetto terzo.
[I] La Commissione di Gestione è composta dal Segretario Nazionale e da due Componenti designati dalla Giunta Nazionale.
[II] La Commissione controlla il corretto uso del Marchio eventualmente segnalando all’Associato la ritenuta violazione.
[III] In caso di ritenuta violazione trasmette gli atti al Collegio dei Probiviri di competenza.
[I] Per le violazioni del presente Regolamento giudica il Collegio dei Probiviri di competenza ai sensi dello Statuto.
[II] L’esposto può essere presentato da chiunque vi abbia interesse.
[I] La proprietà del Marchio è in capo ad ANACI, la quale si riserva il diritto di apportare tutte le modifiche ritenute opportune sia nella grafica sia nella denominazione o acronimo.
[I] L’utilizzo del marchio da parte dell’Associato sospeso a qualsiasi titolo o da colui che ha perso la qualità di Associato, comporta la penale pari ad euro 1.000,00 (mille/00). E’ fatta salva la risarcibilità del danno ulteriore.
[I] Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2017.